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Dopo che il nostro sindacato, in quasi completa solitudine, per anni ha richiesto con tutte le sue forze ed in tutte le sedi che l'intera retribuzione di posizione (compresa la cosiddetta differenza sui minimi e la quota variabile aziendale) dovesse entrare nella base di calcolo del Trattamento di Fine Servizio (come peraltro avviene da tempo in tutti gli altri comparti dirigenziali), l'INPDAP ha diramato le istruzioni che hanno accolto le nostre rivendicazioni. Con la nota operativa n° 32 del 2008 (leggi Nota operativa INPDAP n 32 del 5 novembre 2008.pdf )indirizzata alle Direzioni generali, centrali, compartimentali e provinciali INPDAP sul territorio, l'UFFICIO I della Direzione Centrale TFS - TFR e Previdenza complementare ha disposto (leggi a pag 3 terzo alinea) che con l'applicazione del CCNL 17/10/2008 della dirigenza sanitaria non medica, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN la retribuzione di posizione nelle componenti minima unificata e variabile in godimento (per 13 mensilità) rientra fra gli emolumenti utili per il calcolo del trattamento di fine servizio (cd liquidazione). Ancora più esplicita è stata la nota prot. 00756/a del 27/10/2009 (leggi Lettera INPDAP su nota operativa 32 del 2008.doc) con cui l'Uffico III Prestazioni Previdenziali della Direzione Centrale Previdenza INPDAP ha senza alcun ombra di dubbio chiarito che a decorrere dall' 1/1/2007 è utile in liquidazione la retribuzione di posizione nelle componenti minima unificata e variabile in godimento. Cionostante risulta che diverse Aziende non si siano ancora adeguate a tali disposizioni. Pertanto la sezione SIDAS di Fedir Sanità avvierà immediatamente una verifica sul territorio per monitorare se le Aziende stanno procedendo alla corretta applicazione di quanto previsto dall'INPDAP a tutela dei nostri diritti. E' fondamentale che anche i dirigenti si accertino di eventuali inadempienze segnalandoci al fax 06/77206355 o tramite mail all'indirizzo info@fedirsanitasezsidas.it se la propria Azienda sta procedendo a trattenere il Contributo ex INADEL anche sulla retribuzione di posizione variabile aziendale e se per i cessati dal 1° gennaio 2007 il modello PA04 sia stato compilato dalle Aziende includendo la variabile aziendale fra le retribuzioni sulle quali calcolare la liquidazione.
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